Art. 11.

      1. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dall'articolo 12, nel punto franco istituito ai sensi dell'articolo 8 possono essere compiute tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi.
      2. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e di trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 165, terzo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della presente legge, determina le disposizioni da osservare per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

 

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      3. Le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.